{"id":659,"date":"2016-01-27T11:18:57","date_gmt":"2016-01-27T10:18:57","guid":{"rendered":"http:\/\/www.gemalcucine.it\/?p=659"},"modified":"2016-01-27T11:18:57","modified_gmt":"2016-01-27T10:18:57","slug":"bonus-e-agevolazioni-sulla-casa-2016","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.gemalcucine.it\/en\/bonus-e-agevolazioni-sulla-casa-2016\/","title":{"rendered":"Bonus e agevolazioni sulla casa 2016"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">Sono numerose le agevolazioni fiscali previste sulla casa dall\u2019ultima legge di Stabilit\u00e0: alcune di queste non sono che la rinnovazione di vecchie misure (per esempio, la proroga di tutti i bonus edilizi, la conferma del bonus del 50% per l\u2019acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici); altre, invece, costituiscono una vera e propria novit\u00e0 (si pensi alla possibilit\u00e0 di detrarre dall\u2019Irpef il 19% dei canoni di leasing pagati fino al 2020 per acquistare o costruire un\u2019unit\u00e0 immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna; o ancora alla possibilit\u00e0 di detrarre il 50% dell\u2019Iva pagata quest\u2019anno o successivamente per l\u2019acquisto, effettuato nel 2016, di unit\u00e0 immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B, cedute da imprese costruttrici delle stesse).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>1 | ACQUISTO CASA<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Acquisto da costruttore: detrazione dell\u2019IVA<\/p>\n<p>Il privato, persona fisica, che acquisti casa da impresa costruttrice entro il 31 dicembre 2016 (rileva la data del rogito notarile) pu\u00f2 detrarre dall\u2019Irpef il 50% dell\u2019Iva pagata.<\/p>\n<p>La misura si applica solo agli immobili a destinazione residenziale, di classe energetica A o B.<\/p>\n<p>La detrazione dovr\u00e0 essere ripartita in 10 anni.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Acquisto con leasing<\/strong><\/p>\n<p>Chiunque, dal 1\u00b0 gennaio 2016 al 31 dicembre 2020, acquisti casa tramite leasing immobiliare pu\u00f2 ottenere una detrazione dall\u2019Irpef al 19% sia sull\u2019importo che paga mensilmente a titolo di canoni ed oneri accessori (fino a un importo massimo di 8mila euro), sia sul prezzo versato a titolo di riscatto (per un importo non superiore a 20mila euro).<\/p>\n<p>Destinatari di questa misura sono solo i giovani fino a 34 anni, con un reddito complessivo entro i 55mila euro e non gi\u00e0 titolari di diritti di propriet\u00e0 su altri immobili a destinazione abitativa.<\/p>\n<p>Per chi, invece, ha 35 anni o pi\u00f9, la detrazione al 19% \u00e8 sempre valida, ma con importi dimezzati delle spese ammissibili (4mila euro per i canoni e gli oneri accessori; 10mila euro per il riscatto).<\/p>\n<p>Quando \u00e8 possibile o pu\u00f2 essere conveniente utilizzare questo strumento? A differenza di qualche anno fa le banche non superano facilmente il tetto dell\u201980% del valore dell\u2019immobile, ora calcolato con criteri pi\u00f9 rigidi che in passato. Una giovane coppia per esempio pu\u00f2 non avere ancora accumulato una cifra che permetta l\u2019avvio dell\u2019operazione di finanziamento: sommare il 20% dell\u2019immobile, spese notarili, intermediazioni, assicurazioni, pu\u00f2 portare a un risultato proibitivo per i giovani. Con il leasing immobiliare il problema non si pone all\u2019inizio ma (\u00e8 bene ricordarlo) si sposta alla fine: il leasing prevede una maxirata finale per il riscatto dell\u2019immobile. Chi sceglie questa strada deve essere consapevole che alla fine appunto ci sar\u00e0 il conto da chiudere.<\/p>\n<p>La norma ha poi previsto questa soluzione, ma ora occorrer\u00e0 vedere come sar\u00e0 recepita dal mercato e come si configureranno le soluzioni in concreto. In genere il leasing per gli immobili abitativi, pur non essendo finora in linea teorica impossibile, non esisteva. Perci\u00f2 occorrer\u00e0 vedere anche i tassi di interesse che saranno applicati e le durate che saranno prospettate. Un leasing per un\u2019auto non aveva la stessa durata che ha normalmente un mutuo (si veda l\u2019intervista in basso). Un foglio illustrativo preparato da Assilea, l\u2019associazione delle societ\u00e0 di leasing, prospetta soluzioni a venti anni con un tasso di interesse al 2,9 per cento. Un\u2019ipotesi che reggerebbe in linea di massima il confronto con un mutuo. Con una serie di vantaggi fiscali non irrilevanti (si veda la scheda qui accanto) che potrebbero fare pendere la bilancia dalla parte del leasing.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Interessi passivi sui mutui<\/p>\n<p><\/strong>Per chi, invece, al leasing preferisce il classico contratto di acquisto con finanziamento della banca, \u00e8 sempre prevista la detrazione Irpef del 19% degli interessi pagati sul mutuo ipotecario per l\u2019acquisto o la costruzione\/ristrutturazione dell\u2019abitazione principale, dove l\u2019onere detraibile al 19% \u00e8 costituito solo dagli interessi passivi pagati (e non dalla quota capitale della rata del mutuo) e per un importo massimo annuale rispettivamente di 4mila euro (detrazione massima annuale di 760 euro) e di 2.582,28 euro (detrazione massima annuale di 491 euro).<\/p>\n<p>La detrazione \u00e8 correlata agli interessi passivi pagati dal mutuatario in relazione ad un mutuo stipulato al fine di acquistare un immobile da destinare ad abitazione principale del mutuatario stesso o di un suo familiare entro, generalmente, un anno dall\u2019acquisto. Non importa che l\u2019immobile sia di nuova o di vecchia costruzione e quali siano le caratteristiche costruttive.<\/p>\n<p>Possono di regola beneficiare della detrazione gli acquirenti degli immobili che siano anche intestatari del contratto di mutuo.<\/p>\n<p>La detrazione spetta anche in caso di mutuo cointestato a pi\u00f9 persone, o nel caso di pi\u00f9 acquirenti con mutuo intestato solo ad uno.<\/p>\n<p>La destinazione ad abitazione principale deve avvenire entro 1 anno dall\u2019acquisto e quest\u2019ultimo deve avvenire nei 12 mesi successivi o antecedenti alla data di stipula del mutuo. Ci\u00f2 significa che si pu\u00f2 prima acquistare ed entro un anno stipulare il contratto di mutuo, oppure prima stipulare il contratto di mutuo ed entro un anno stipulare il contratto di acquisto.<\/p>\n<p>In caso di separazione la detrazione continua a spettare se un familiare del coniuge separato, ad esempio il figlio o l\u2019altro coniuge separato, ha la dimora abituale nell\u2019immobile finch\u00e9 non interviene una sentenza di divorzio. Tuttavia, se si concorda, dando esecuzione al decreto di omologazione della separazione, che la quota di propriet\u00e0 del coniuge, ad es. il marito (50%), sia trasferita alla moglie e quest\u2019ultima si accolli \u2013 secondo lo schema dell\u2019accollo interno \u2013 il relativo contratto di mutuo per la parte riferibile al marito, la detrazione spetta interamente alla moglie, purch\u00e9:<\/p>\n<p>\u2013 l\u2019accollo risulti formalizzato in un atto pubblico o in una scrittura privata autenticata;<\/p>\n<p>\u2013 le quietanze relative al pagamento degli interessi siano integrate dall\u2019attestazione che l\u2019intero onere \u00e8 stato sostenuto dal coniuge proprietario, anche per la quota riferita all\u2019ex coniuge.<\/p>\n<p>Se nella sentenza di separazione risulta in capo al marito l\u2019obbligo di assolvere il debito relativo al mutuo contratto per l\u2019abitazione, la detrazione spetta al marito \u2013 alle medesime condizioni formali (atto pubblico, quietanza integrata ecc.) e nel rispetto di quelle sostanziali \u2013 anche se il mutuo \u00e8 intestato alla moglie.<\/p>\n<p>Se, a seguito di divorzio, l\u2019immobile perde la destinazione ad abitazione principale per un coniuge, quest\u2019ultimo perde la detrazione, a meno che non vi dimorino i figli; se non vi dimorano i figli, ma solo l\u2019ex coniuge, quest\u2019ultimo mantiene il diritto alla detrazione, sempre nel limite massimo di \u20ac 2.000 (50% del limite ordinario).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Bonus prima casa<\/strong><\/p>\n<p>Si arricchisce di una novit\u00e0 la famosa agevolazione per l\u2019acquisto della prima casa consistente nel pagamento dell\u2019IVA (per chi compra da costruttore) al 4% o dell\u2019imposta di registro (per chi compra da privati) al 2%.<\/p>\n<p>In generale, come ormai noto, l\u2019agevolazione che spetta a chi:<\/p>\n<p>\u2013 acquista un fabbricato accatastato A\/2, A\/3, A\/4, A\/5, A\/6, A\/7, A\/11<\/p>\n<p>\u2013 fissa la propria residenza nel Comune ove si trova l\u2019immobile o entro 18 mesi dall\u2019acquisto. Vale anche l\u2019ipotesi in cui l\u2019immobile si trovi nel luogo ove il contribuente svolge il proprio lavoro;<\/p>\n<p>\u2013 non sia proprietario di altri immobili nello stesso Comune e, sull\u2019intero territorio nazionale, di altri immobili acquistati con il medesimo bonus prima casa.<\/p>\n<p>La Legge di Stabilit\u00e0 2016 ora consente di acquistare la casa con il bonus anche a chi gi\u00e0 abbia un altro immobile preso con l\u2019agevolazione in commento, a condizione che se ne disfi entro un anno dal rogito notarile.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>2 | LAVORI INTERNI E ARREDO<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Ristrutturazioni<\/strong><\/p>\n<p>Anche per il 2016 sono state confermate le agevolazioni fiscali sulle ristrutturazioni. In particolare viene riconosciuta una detrazione Irpef del 50% con un limite di spesa di 96 mila euro e una detrazione massima di 48 mila euro, sui seguenti interventi edilizi:<\/p>\n<p>\u2013 Manutenzioni straordinarie, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia su abitazioni (anche manutenzioni ordinarie di parti comuni condominiali)<\/p>\n<p>\u2013 Ricostruzione o ripristino di immobili danneggiati da eventi calamitosi<\/p>\n<p>\u2013 Realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali<\/p>\n<p>\u2013 Eliminazione delle barriere architettoniche<\/p>\n<p>\u2013 Prevenzione di atti illeciti di terzi<\/p>\n<p>\u2013 Riduzione degli infortuni domestici<\/p>\n<p>\u2013 Cablatura di edifici\/Bonifica dall\u2019amianto<\/p>\n<p>\u2013 Contenimento inquinamento acustico<\/p>\n<p>\u2013 Misure antisismiche e messa in sicurezza statica [1]<\/p>\n<p>-Conseguimento di risparmi energetici, compreso il fotovoltaico (cosiddetto ecobonus)<\/p>\n<p>\u2013 Acquisto di abitazioni in fabbricati interamente ristrutturati<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Acquisto di arredi<\/strong><\/p>\n<p>Il famoso bonus mobili viene confermato anche per il 2016. Si tratta della detrazione Irpef del 50%, con limite di spesa di 10mila euro per singola unit\u00e0 immobiliare, pertinenze incluse (fino a una detrazione massima di 5mila euro). Tale misura viene riconosciuta solo se al proprietario dell\u2019immobile spetti la detrazione del 50% per ristrutturazioni di cui abbiamo parlato al punto precedente.<\/p>\n<p>La detrazione riguarda l\u2019acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all\u2019arredo dell\u2019immobile oggetto di ristrutturazione.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Bonus giovani coppie<\/strong><\/p>\n<p>Per le giovani coppie, la Legge di Stabilit\u00e0 2016 ha previsto un bonus mobili pi\u00f9 allettante: si tratta di una detrazione Irpef del 50% con un limite di spesa di 16mila euro per singola unit\u00e0 immobiliare comprensiva delle pertinenze e una detrazione massima di 8mila euro.<\/p>\n<p>La misura riguarda l\u2019acquisto di mobili ad arredo della unit\u00e0 immobiliare da adibire ad abitazione principale e acquistata da giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi (sposati anche il giorno prima della spesa) o da conviventi \u201cmore uxorio\u201d che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni.<\/p>\n<p>\u00c8 necessario che gli acquisti siano finalizzati ad arredare \u201cun\u2019unit\u00e0 immobiliare\u201d, acquistata dalla giovane coppia e \u201cda adibire ad abitazione principale\u201d.<\/p>\n<p>La norma non indica la data entro la quale la giovane coppia deve effettuare l\u2019acquisto dell\u2019unit\u00e0 immobiliare, ma si ritiene che il rogito debba avvenire prima del pagamento dell\u2019acquisto dei mobili (anche prima del 2016).<\/p>\n<p>Per approfondimenti leggi la guida: \u201cDetrazioni fiscali: bonus mobili per giovani coppie e bonus ordinario\u201d.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>3 | RISPARMIO ENERGETICO QUALIFICATO<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Pannelli solari<\/strong><\/p>\n<p>Per l\u2019acquisto di pannelli solari per la produzione di acqua calda e schermature solari \u00e8 riconosciuta una detrazione Irpef e Ires del 65% con limite di spesa pari a 92.307,69 euro e di detrazione di 60mila euro.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Climatizzatori<\/strong><\/p>\n<p>Per la sostituzione impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione o pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia, e la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore \u00e8 riconosciuta una detrazione Irpef e Ires del 65%, con limite di spesa di 46.153,84 euro e di detrazione di 30mila euro. \u00c8 necessario considerare, ai fini del superamento del limite di spesa, cumulativamente gli investimenti per impianti di climatizzazione invernale, pompe di calore ad alta efficienza, impianti geotermici a bassa entalpia e scaldacqua a pompa di calore.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Cappotti e infissi<\/strong><\/p>\n<p>Per l\u2019acquisto di strutture opache verticali (pareti isolanti o cappotti), nonch\u00e9 strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi \u00e8 consentita la detrazione Irpef e Ires del 65%, con limite di spesa di 92.307,69 euro e di detrazione di 60mila euro.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Riqualificazione energetica<\/strong><\/p>\n<p>Per tutti gli interventi di riqualificazione energetica generale dell\u2019edificio \u00e8 ammessa la detrazione Irpef e Ires del 65%, con limite di spesa di 153.846,15 euro e di detrazione di 100.000 euro.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Caldaie a biomasse<\/strong><\/p>\n<p>Per l\u2019acquisto di impianti con generatori di calore alimentati da biomasse combustibili \u00e8 consentita la detrazione Irpef e Ires del 65%, con limite di spesa di 46.153,85 euro e di detrazione di 30mila euro.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Gestione da dispositivi multimediali dei climatizzatori<\/strong><\/p>\n<p>Per l\u2019acquisto di dispositivi multimediali per il controllo da remoto per riscaldamento o climatizzazione \u00e8 ammessa la detrazione Irpef e Ires del 65%, senza alcun limite di spesa.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Fonte http:\/\/www.laleggepertutti.it\/108321_bonus-e-agevolazioni-sulla-casa-2016#sthash.IntXSoQy.dpuf<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"clear: both; 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